Con provvedimento dd. 23.05.2022 il Tribunale di Trieste ha concesso al creditore ricorrente un sequestro conservativo sui beni, transitanti sul suolo nazionale, di proprietà del debitore - una società Turca - senza aver preventivamente convocato quest'ultimo, per il quale è prevista la comparizione a un'udienza in settembre.
Il caso in questione riguardava un credito che la parte istante, una società italiana di trasporto merci, vantava nei confronti della società extra comunitaria per corrispettivi dei servizi di trasporto prestati.
Il Tribunale, infatti, nel valutare se concedere il sequestro conservativo ante causam, ha valorizzato, da un lato, l'elevato periodo di tempo che sarebbe stato necessario per la notifica del ricorso, da eseguirsi a mezzo dell'autorità diplomatica, non avendo la Turchia sottoscritto la convenzione dell'Aja sulle notificazioni internazionali - che rischiava, quindi, di vanificare l'efficacia della tutela richiesta dalla parte istante - e, dall'altro, la totale assenza di sedi o di beni di proprietà della debitrice in Italia, tale da rendere necessario il sequestro dei mezzi di proprietà della debitrice che transitavano sul territorio nazionale.
Inoltre, il sequestro inaudita altera parte evitava che il debitore, altrimenti edotto della pendenza di un recupero giudiziale a suo carico, potesse disperdere o diminuire i propri beni idonei a garantire il credito della parte istante.
Per questo motivo, il Tribunale, giudicando le circostanze sopra considerate idonee e sufficienti a legittimare la concessione di un sequestro conservativo ante causam inaudita altera parte, ha accordato la tutela cautelare al creditore.