Il leasing è un contratto che nasce dalla prassi negoziale con cui un soggetto, locatore o concedente, concede il diritto di utilizzare beni mobili o immobili che ha acquistato da un fornitore ad un soggetto, detto utilizzatore, dietro il versamento di un corrispettivo periodico in denaro, detto canone.

Il leasing finanziario si distingue in leasing traslativo e leasing di godimento. La differenza risiede nella causa del contratto: mentre il primo è volto a realizzare il trasferimento della proprietà del bene, perché si presume che esso mantenga un valore costante nel tempo, il leasing di godimento è finalizzato all'utilizzo del bene, il cui valore viene a degradarsi, esaurirsi nel tempo di validità del contratto.  Questa distinzione di origine giurisprudenziale incideva sulla disciplina da applicarsi in caso di risoluzione del contratto a seguito all'inadempimento dell'utilizzatore. Infatti, mentre per l'inadempimento di un contratto di leasing finanziario traslativo si considerava applicabile l'art. 1526 c.c.,[1] la disciplina applicabile alla risoluzione per inadempimento di leasing di godimento, erano l'artt. 1453 ss c.c.

La distinzione, tuttavia, è parzialmente venuta meno grazie alla legge 4 agosto 2017, n. 124, con la quale il legislatore ha tipizzato nell'ordinamento il leasing finanziario. Viene dettata, inoltre, una disciplina unitaria per la risoluzione del contratto di leasing finanziario, non distinguendo più tra leasing di godimento e traslativo. In particolare all'art. 1, co. 138 della Legge 124/2017 dispone che: “In caso  di  risoluzione  del  contratto  per  l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il  concedente  ha  diritto alla restituzione  del   bene   ed   e'   tenuto   a   corrispondere all'utilizzatore  quanto  ricavato   dalla   vendita   o   da   altra collocazione del bene, effettuata ai valori di  mercato,  dedotte  la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non  pagati  fino  alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione  finale   di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero  del  bene,  la stima e la sua conservazione per il tempo  necessario  alla  vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore  realizzato  con  la vendita o altra collocazione  del  bene  è inferiore  all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente”. Si fa in ogni caso salva la norma di cui all'art. 72 quater l. fall., in forza dell'art. 1, co. 140 Legge 124/2017.

In assenza di una norma che disciplinasse la risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore, in caso di successivo fallimento dello stesso, e qualora l'inadempimento si fosse verificato prima dell'entrata in vigore della legge del 2017, vi era un contrasto tra gli interpreti sull'applicabilità retroattiva della disciplina in questione. L'orientamento più “conservativo” preferiva mantenere l'applicazione dell'art. 1526 c.c. nel caso in cui i presupposti della risoluzione si fossero verificati prima dell'entrata in vigore di tale legge. Il secondo orientamento, secondo un'interpretazione storico-evolutiva, preferiva applicare l'art. 72-quater l.fall., anche ai contratti i cui presupposti risolutivi si erano verificati precedentemente l'entrata in vigore della legge 124/2017, perché i due interventi del legislatore del 2006 sulla legge fallimentare con l'art. 72-quater e quello del 2017 con la legge n. 124, si considerano ispirati dalla stessa intenzione, che  avrebbe dovuto guidare l'interpretazione della disciplina da applicarsi.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite con Sentenza  28 gennaio 2021, n. 2061 nel senso di escludere l'applicazione della disciplina della legge 124/2017 ai contratti per i quali i presupposti della risoluzione si siano verificati prima dell'entrata in vigore della legge, dovendosi invece applicare ancora la distinzione tra leasing finanziario di godimento e traslativo e la conseguente disciplina di cui all'art. 1526 c.c. per il leasing traslativo. Precisa la Corte, inoltre, che tale disposizione va applicata anche nel caso in cui alla risoluzione segua il fallimento dell'utilizzatore: non è possibile l'applicazione analogica dell'art. 72-quater l. fall., perché il presupposto dello scioglimento del contrato previsto dalla norma da aultimo citata non è un inadempimento grave, ma la facoltà di recesso attribuita al curatore fallimentare.

La Corte di Cassazione ha avuto occasione di enunciare anche anche un secondo principio di diritto: in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l'onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l. fall., in cui dovrà indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito. In caso di mancata ottemperanza dell'onere che discende dalle specificazioni di cui all'art. 1, co. 138 L. n. 124/2017 nel ricorso per l'ammissione allo stato passivo, la domanda di ammissione potrebbe essere rigettata.

In conclusione, la Cassazione ha delineato la disciplina da applicarsi alla fattispecie in esame, in forza delle regole interpretative di cui all'art. 11 delle Preleggi, nonché secondo i principi di tutela dell'affidamento e certezza del diritto, prevedendo che le norme della legge n. 124/2017 possano essere applicate solo dopo la sua entrata in vigore e definendo precisamente l'ambito di applicazione dell'art. 72-quater l. fall., che è limitato all'ipotesi di scioglimento del contratto di leasing per fallimento.



[1]          L'art. 1526 c.c in materia di vendita con riserva di proprietà, applicato analogicamente al leasing traslativo, prevede che, se la risoluzione avviene per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente debba restituire i canoni riscossi, salvo un equo indennizzo e il diritto al risarcimento del danno.