Con provvedimento dd. 05.02.24 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trieste ha concesso all'aggiudicatario dell'immobile oggetto di una procedura esecutiva, la rimessione in termini ai fini del versamento del prezzo della vendita coattiva ai sensi dell'art. 585 c.p.c.
Il caso in questione riguardava un'ipotesi in cui l'aggiudicatario, confidando nell'ente a cui era stato tempestivamente richiesto il finanziamento per l'acquisto dell'immobile oggetto di esecuzione, per ragioni contingenti esterne sia all'istituto, sia all'aggiudicatario stesso, non aveva potuto provvedere al pagamento del prezzo nel termine disposto nell'ordinanza di vendita (e nell'avviso di vendita).
Più precisamene, ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'aggiudicatario si era rivolto ad una piattaforma di crowfunding la quale accettava la domanda dell'aggiudicatario. La stessa però veniva processata in ritardo a causa della tardiva concessione della licenza europea per le piattaforme di crowdfunding, a sua volta dovuta ad una ritardata adozione da parte dell'Italia del decreto di attuazione del relativo Regolamento Europeo (n. 2020/1503).
Di conseguenza, l'aggiudicatario ricorreva al Giudice dell'Esecuzione chiedendo una proroga del termine ovvero una rimessione in termini dello stesso.
Il Tribunale di Trieste ha quindi disposto la rimessione in termini, ai sensi dell'art. 153 c. 2 c.p.c. in applicazione dei principi generali, rilevando che il mancato pagamento del prezzo di aggiudicazione "possa ricondursi effettivamente a fatto estraneo all'aggiudicatario e all'affidamento incolpevole ingenerato dall'ente a cui era stato richiesto il finanziamento" e ha concesso ulteriori 30 giorni per il pagamento del prezzo, decorrenti dal termine inizialmente previsto per il versamento del saldo.